Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente.

È esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.


Come si esercita

L’istanza di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che, in caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, il RPCT provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo (in formato PDF e scaricabile da questo link), con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata al seguente indirizzo email: accessosemplice@pec.sogin.it;
  • posta ordinaria indirizzata a:

    Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
    c/o Sogin S.p.A.
  • via Marsala, 51/C
    00185 Roma

Diniego o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale oppure di mancata risposta nei termini di legge ad una istanza di accesso civico semplice (relativa a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria), l’istante può presentare richiesta di riesame all’Organismo di Vigilanza (OdV) della Sogin S.p.A., il quale provvede ad esaminare la richiesta e a decidere nel merito della stessa entro il termine di quindici giorni.

La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo (in formato PDF e scaricabile da questo link), con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata al seguente indirizzo email: odv@pec.sogin.it;
  • posta ordinaria al seguente indirizzo e specificando sulla busta “Riservata personale”:
    RISERVATA PERSONALE
    Organismo di vigilanza
  • c/o Sogin S.p.A.
    via Marsala, 51/C
    00185 Roma

Avverso la decisione dell’Organismo di Vigilanza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda al Regolamento della Sogin che disciplina l’istituto dell’accesso civico, liberamente scaricabile al seguente link nonché alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.

Privacy

La SO.G.I.N. S.p.A. avvisa i fruitori del sito istituzionale della Sogin che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.