Sistema autorizzativo e di riconoscimento dei costi della commessa nucleare

Le attività realizzate da Sogin sono sottoposte a iter autorizzativi e approvativi che coinvolgono, a vario titolo, Istituzioni nazionali e locali e l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN). Al contempo, Sogin è soggetta al controllo e alla regolazione dell’Autorità per la Regolazione Reti Energia e Ambiente (ARERA), attraverso un sistema regolatorio basato sull’approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo.
Sistema autorizz​ativo

Tutte le attività di Sogin sono sottoposte a controlli sistematici da parte delle istituzioni e degli enti competenti, come MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), Regioni e Comuni

Il principale atto autorizzativo per le operazioni di smantellamento di un impianto nucleare è il decreto di disattivazione, emanato dall'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentiti i pareri dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, della Regione e dell’ISIN. Tale iter, previsto dagli artt. 98 “Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55)” e 99 “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla disattivazione – Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 56)” del d. lgs. n. 101/2020, si avvia con la presentazione da parte di Sogin dell’istanza di disattivazione. 

Con il decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, ai sensi dell’art. 24 "accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento siti nucleari", comma 4, si stabilisce che, fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (DNPT) richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. 

Nelle more del rilascio di tale decreto possono essere autorizzati anche singoli progetti finalizzati all’avanzamento delle attività di smantellamento e di realizzazione di opere e strutture temporanee necessarie per l’avanzamento del decommissioning. 


Le autorizzazioni sui singoli progetti, con l'introduzione del d. lgs. n. 101 del 2020, possono essere ottenute attraverso l’applicazione dell’art. 233, comma 1 “Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148)” del d. lgs. n. 101 del 2020 per particolari operazioni e specifici interventi, quando attinenti alla disattivazione, finalizzati a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. 

Ottenuti i decreti ai sensi dall’art. 233 del d. lgs. n. 101/2020, Sogin è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’ISIN specifici piani operativi o rapporti particolareggiati di progetto, nei quali viene descritta l’opera da realizzare e le opportune valutazioni sulla sicurezza e la radioprotezione. 

Il decreto legislativo n. 101/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2020, recepisce la Direttiva 2013/59/EURATOM, riordinando e aggiornando in un unico testo la precedente normativa italiana nel campo della radioprotezione, tra cui si comprende anche il d. lgs. n. 230/95, che era il riferimento normativo in vigore quando sono state presentate le istanze di disattivazione per gli impianti e centrali in decommissioning di Sogin.

Riconoscimento dei costi

Sogin opera nell’ambito dei vari decreti di indirizzo emanati dall'allora MAP (oggi MASE) in ottemperanza all’art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 79/1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell’energia elettrica ed è soggetta al controllo e alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

Tutte le attività di Sogin sono finanziate, secondo le previsioni di cui all’articolo 1, commi 20-23 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), tramite la fiscalità generale dello Stato. 

Con la comunicazione 30 giugno 2020, Sogin ha trasmesso la documentazione relativa al Programma a vita intera per tutte le attività necessarie per lo smantellamento delle centrali e degli impianti elettronucleari, corredato di un documento metodologico per la misurazione dell’avanzamento fisico delle attività di decommissioning. Il documento sull’avanzamento contiene una proposta articolata in relazione alla misurazione dell’avanzamento fisico di tutte le attività rilevanti della commessa nucleare (non solo quelle di tipo realizzativo, ma anche di ingegneria, licensing e committenza) e costituisce un importante passo avanti per il controllo di efficacia della medesima commessa. 

Con la deliberazione 417/2020/R/eel (27 ottobre 2020), l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari al fine di rivedere e integrare i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 per il periodo di regolazione successivo all’anno 2020 (Terzo periodo di regolazione). La deliberazione 417/2020/R/eel ha altresì previsto di definire un’adeguata durata per il terzo periodo di regolazione, che preveda la possibilità per Sogin di rivedere i programmi solo dopo un congruo numero di anni. Il terzo periodo di regolazione delle attività di decommissioning ha una durata di 6 anni, a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026, ed è articolato in due semiperiodi di regolazione di uguale durata (3 anni). 

Con la medesima deliberazione 417/2020/R/eel, l’Autorità ha infine previsto di aggiornare i criteri di separazione contabile, di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 103/08. 

Con la deliberazione 93/2021/R/eel (9 marzo 2021) l’Autorità ha definito i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning” per il terzo periodo di regolazione per quelle attività i cui costi rientrano nel perimetro degli oneri nucleari, con l’esclusione delle attività relative al DNPT. Con il nuovo (terzo) sistema di regolazione l’Autorità ha voluto dare alle attività di decomissioning del terzo periodo regolatorio una spiccata connotazione forward-looking, impegnando pertanto fortemente Sogin in merito alla previsione di avanzamento e di spesa effettuata dalla stessa Sogin. Con la Deliberazione 348/2021/R/eel del 3 agosto 2021 l'ARERA ha approvato i Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning delle centrali e impianti elettronucleari, con l’esclusione delle attività relative al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, per il periodo 2021-2026, in maniera definitiva il testo integrato del decommissioning nucleare (TIDECN) e ha la definito i parametri quantitativi per l’applicazione del TIDECN nel primo semi-periodo di regolazione (2021-2023). Con la stessa delibera l’Autorità ha approvato a preventivo gli oneri nucleari per le attività di decommissioning per il primo semiperiodo di regolazione (2021-2023). 

Il nuovo sistema di regolazione si basa su un meccanismo di riconoscimento dei costi della commessa nucleare a consuntivo, in base al quale Sogin ogni anno. 

L’ARERA riconosce il consuntivo dei costi sostenuti secondo criteri di efficacia ed efficienza, purché rientranti nel perimetro degli oneri nucleari così come da decreto interministeriale del 26 gennaio del 2000 (modificato dal decreto interministeriale del 3 aprile 2006). 

Il sistema vigente suddivide i costi della commessa nucleare in diverse categorie e li sottopone a modalità di riconoscimento distinte. 

L’ARERA determina quindi l’entità degli oneri nucleari da addebitare sulla fiscalità generale per la copertura dei fabbisogni finanziari di Sogin.



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