Accesso civico

L' articolo 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, ha introdotto due tipologie di accesso civico:

  • l’accesso civico semplice (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013), che riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente.
  • l’accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013), che consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Inoltre L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha raccomandato la realizzazione di due ulteriori sezioni inerenti:

  • l’accesso documentale ex lege 241/1990 (artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), che consente a chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, di accedere a dati/informazioni/documenti corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata;
  • la consultazione del registro degli accessi